Termine per la costituzione: la prima notifica non si scorda mai
- 02-04-2019
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La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di più notifiche, il termine per la costituzione in appello dell’appe...
La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di più notifiche, il termine per la costituzione in appello dell’appellante decorre dalla data della prima notifica.
Oggetto dell’esame della Suprema Corte era stata l’impugnazione di una sentenza che aveva dichiarato improcedibile la costituzione dell’appellante, in quanto avvenuta oltre il termine dei 10 giorni dalla prima notifica, e pertanto considerata tardiva ex art. 165, 1 comma c.p.c.. Il ricorrente aveva contestato la decisione pronunciata in secondo grado in ragione della convinzione che il termine dei 10 giorni decorrenti dalla prima notifica, richiamato dal legislatore, necessitasse una rimeditazione.
Tale convincimento dell’appellante era giustificabile, a suo dire, in ragione di quanto previsto delle disposizioni speciali, espressione della reale intenzione del legislatore, le quali fanno decorrere il termine a quo per la costituzione dall’ultima notifica.
La Corte sul punto ha ribadito che non si rende necessaria alcuna rideterminazione.
Infatti, la stessa chiarisce che l’art. 348 c.p.c., che sanziona la costituzione tardiva dell’appellante con l’improcedibilità, va integrato con le norme previste dall’art. 165, 1 comma c.p.c. per il primo grado.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, i giudici di legittimità confermano che la costituzione dell’appellante deve avvenire entro il termine prescritto dal legislatore, decorrente dalla prima notifica.
Da ciò si desume la volontà della Cassazione di escludere un’applicazione correttiva o per analogia, e di confermare quanto già affermato in precedenti pronunce.
Cass., Sez. II Civ., 19 marzo 2019, ordinanza n. 7679
Autore: Gianluca Pappacena