Se si sbaglia l'indirizzo PEC il processo si estingue

  • 12-02-2019
  • 260 clicks

La notifica ad un indirizzo PEC non compreso nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia...

La notifica ad un indirizzo PEC non compreso nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia comporta l’estinzione del processo per inattività delle parti. E’ stata, infatti, negata la remissione in termini a seguito di notifica ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel ReGInDe poiché non è stato provato il fatto oggettivo ed incolpevole della parte, elemento questo necessario per la concessione della remissione in termini per eseguire una nuova notifica.

Il Tribunale di Campobasso, sezione immigrazione, confermava un provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La sentenza veniva appellata. La Corte d’Appello dichiarava l’estinzione del processo per inattività delle parti ex art 307, comma 3 e 4, c.p.c. poiché la notifica dell’atto di citazione in appello era stata eseguita all’Avvocatura di Stato ad un indirizzo PEC non presente nel ReGInDe. La Corte d’Appello riteneva nulla la notifica eseguita ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello è stato proposto ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione confermando l’orientamento della corte d’Appello ha ritenuto nulla la notifica eseguita all’indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale in luogo dell’indirizzo PEC dell’avvocatura di Stato istituito per il processo telematico e indicato nel ReGInDe. La nullità non veniva sanata in sede processuale poiché il Ministero dell’Interno non si costituiva in giudizio.

La Corte d’Appello non concedeva la remissione in termini per la rinotifica dell’atto di citazione in appello all’indirizzo PEC corretto poiché l’esito negativo del procedimento di notifica non era dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte doveva fornire puntuale e rigorosa dimostrazione. Questa infatti è l’unica deroga ai termini perentori ex art 153 c.p.c. Nel caso di specie parte appellante non forniva giustificazioni in merito all’esito della notifica.

Come argomentato da precedenti pronunce della Cassazione in mancanza di errore incolpevole e giustificabile non può essere invocata la remissione in termini e conseguente fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica rispetto a quello perentorio inutilmente scaduto (Corte Cass. n.11154/2018; S.U. Cass. n. 14916/2016).

Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha confermato i precedenti orientamenti giurisprudenziali ed ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di Appello.

 Cass., Sez. I Civ., 09 gennaio 2019, n. 287


Autore: Sara Rovigo