Anatocismo post 2000: legittimo anche senza specifica pattuizione
- 10-11-2018
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La Corte di Appello di Milano ha recentemente respinto l’impugnazione promossa da un correntista, che lamentava la mancata espunzione dal sal...
La Corte di Appello di Milano ha recentemente respinto l’impugnazione promossa da un correntista, che lamentava la mancata espunzione dal saldo del conto corrente – risalente al lontano 1985 – degli interessi debitori successivi al 30 giugno 2000.
A parere dell’appellante il Tribunale di Milano aveva erroneamente ritenuto illegittima solo la capitalizzazione degli interessi debitori per il periodo anteriore al 30.6.2000, non considerando: 1) l’inefficacia della delibera CICR del 9.2.2000 in quanto norma regolamentare che non può derogare all’art. 1283 c.c.; 2) l’insufficienza della sola pubblicazione della nuove condizioni in Gazzetta Ufficiale e della successiva comunicazione al correntista ai fini dell’adeguamento alla delibera, dovendo considerarsi la modifica peggiorativa e, dunque, necessitante apposita pattuizione anche alla luce del dettato letterale dell’art. 7.3 della delibera predetta.
La Corte di Appello, nel ritenere infondate tutte le doglianze del correntista, ha evidenziato che “è il sopravvenuto D.lgs. n. 342/1999 – il cui articolo 25 comma 2 ha modificato l’art. 120 TUB con l’aggiunta del comma 2 – ad aver previsto espressamente la possibilità di applicare gli interessi sugli interessi nell’ambito dell’attività bancaria, così derogando implicitamente al divieto posto dall’art. 1283 c.c. Soltanto le modalità ed i criteri sono state demandate al CICR, che vi ha poi provveduto con la delibera del 9.2.2000. È quindi del tutto evidente come la deroga al divieto di anatocismo sia portata dalla norma primaria del decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative”.
Inoltre, secondo il Collegio, è infondata la tesi della nullità della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 30.6.2000 derivante dalla mancata approvazione scritta della modifica contrattuale. Infatti “ai sensi dell’articolo 7 commi 2 e 3 della delibera citata, nella fattispecie in esame non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza, atteso che da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per gli interessi a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi. In proposito va infatti tenuto presente come l’art. 7 comma 2 della citata delibera CICR richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali (e cioè ad una situazione di nessuna capitalizzazione dovuta quale conseguenza della nullità della pregressa clausola anatocistica) ma – al contrario di quanto sostenuto dall’appellante – a quelle di fatto applicate dalla Banca fino a quel momento”.
Pertanto, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto pacifica la corretta attuazione della delibera da parte della Banca, che aveva pubblicato la modifica contrattuale in Gazzetta Ufficiale, comunicato la modifica al correntista ed applicato la capitalizzazione trimestrale dall’1.7.2000 in poi.
Conseguentemente il Collegio ha condiviso il ricalcolo del rapporto fatto proprio dal Tribunale, rigettato il gravame del correntista e condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite.
Corte di Appello di Milano, 14 settembre 2018, n. 4113
Autore: Francesca Fiorito
URL: http://iusletter.com/archivio/anatocismo-post-2000-legittimo-anche-senza-specifica-pattuizione