Anatocismo e usura: la coppia che scoppia

  • 05-11-2018
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Il Tribunale di Siena affronta, in una sola volta con la sentenza in commento, il tema delle contestazioni su conto corrente e dell'usura sui contratt

La società correntista e il fideiussore contestavano l'applicazione di interessi usurari, anatocistici, variazioni peggiorative unilaterali delle condizioni contrattuali, c.m.s. e giorni valuta su due conti correnti. Sostenevano altresì l'applicazione degli interessi usurari per un contratto di finanziamento stipulato nel 2010.

Con riferimento al conto corrente, il Giudice dott.ssa Capannoli osserva che è onere di parte attrice provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese attraverso la produzione della documentazione: "la prova è tradizionalmente considerata come una rappresentazione storica dei fatti affermati quali accadimenti delle parti. È, più semplicemente, strumento per l'accertamento di quei fatti: la parte, attraverso la prova, tende alla formazione del convincimento del giudice, mirando a far sì che la verità processuale possa coincidere (o quantomeno avvicinarsi il più possibile) a quella reale-storica, tramite in tema bancario prove documentali sufficienti (ovverosia copia quantomeno degli estratti conto relativi agli anni oggetto di contestazione, quelli essenziali in serie continua sì da consentire la ricostruzione del rapporto in modo credibile ed oggettivo)".

Parte attrice aveva, invece, richiesto copia della documentazione bancaria solo pochi giorni prima della notifica dell'atto di citazione e, a tale mancanza, non è possibile rimediare attraverso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "l'ordine di esibizione è diretto ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire (cfr. Cass. 1484/2014)". La correntista e il fideiussore non hanno pertanto, ai sensi dell'art. 2967, comma 1, c.c. allegato i fatti posti a fondamento della domanda.

Quanto al contratto di finanziamento, il Giudice ricorda che le Istruzioni della Banca d'Italia hanno valore vincolante e che le verifiche condotte sulle base della formula dalle stesse indicata sono rispettose del precetto penale di cui all'art. 644 c.p. ("posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza"), considerata altresì l'esigenza di avere dati omogenei da raffrontare.

"In altri termini" queste le parole del Tribunale senese "le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia rappresentano norme tecniche di imprescindibile applicazione al fine di determinare non soltanto il TEGM, ma anche al fine di verificare il superamento del tasso soglia usurario, data la necessaria omogeneità dei criteri applicabili".

Infine, dopo aver ripercorso l'orientamento giurisprudenziale contrastante in tema di inclusione del tasso di mora ai fini del superamento del tasso soglia e dopo aver ricordato l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/2017 circa l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, il Giudice ritiene il contratto oggetto di causa rispettoso della normativa e pertanto infondate le contestazioni attoree.

Da ultimo Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, anche perché non veniva fornita alcuna prova del pregiudizio asseritamente subito dalla società a causa del comportamento dell'istituto di credito.

Le domande sono state pertanto rigettate e parte attrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

 

Tribunale di Siena, 05 ottobre 2018, n. 1149 (leggi la sentenza)


Autore: Alessandra Buccolieri
URL: http://iusletter.com/anatocismo-usura-la-coppia-scoppia/