IL RESPONSABILE CIVILE NEL PROCESSO PENALE. (sintesi)

  • 31-10-2013
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IL RESPONSABILE CIVILE NEL PROCESSO PENALE. (sintesi) DEFINIZIONE: la figura del responsabile civile (inserita nel codice di procedura penalecon gl...

IL RESPONSABILE CIVILE NEL PROCESSO PENALE.
(sintesi)
DEFINIZIONE: la figura del responsabile civile (inserita nel codice di procedura penalecon gli articoli 83, 84, 85, 86, 87 ed 88 c.p.p.) è il soggetto (persona fisica o giuridica o centro di imputazione giuridica non personificato), obbligato, secondo una norma del diritto sostanziale, alla restituzione di cose oppure al risarcimento del danno in dipendenza del fatto-reato ascritto all'imputato Il momento iniziale a decorrere dal quale può essere acquistata la qualità di responsabile civile coincide con l'inizio dell'azione penale (art. 50 c.p.p.) e, pertanto, con l'udienza preliminare.
Nell'ambito dei soggetti del processo penale, lo studio di tale figura eventuale del processo penale risente ovviamente di un'evidente marginalità rispetto ad altre ben piu studiate ed approfondite quali ad esempio l'indagato/imputato. Eppure la tematica del risarcimento del danno preteso in sede penale con la costituzione di parte civile implica un necessario approfondimento della funzione del responsabile civile.
E' noto che secondo l'art. 83 c.p.p. l'intervento del responsabile civile può avvenire
1) su richiesta della parte civile o del pm nel caso previsto dall'art. 77 comma 4 (azione civile esercitata a tutela del danneggiato infermo di mente o minore) proposta al piu tardi per il dibattimento
2) ovolontariamente al momento dell'udienza preliminare e successivamente fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 relativi al controllo della regolare costituzione delle parti in dibattimento.

LA PRONUNCIA DELLA CONSULTA DEL 1998.
In merito all'art. 83 c.p.p.è di notevole rilevanza la sentenza della Corte Costituzionale (sent. 112/1998) la quale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art.. 83 nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla L.24/12/1969 (RC Auto) l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. la Consulta dimostra di superare, in maniera recisa, una visione dei sistemi processuali come sistemi chiusi e non comunicanti, per aprire invece la strada ad un'ampia tutela dell'imputato il quale è convenuto nel processo penale anche per gli interessi civili "che non di rado, anzi, assumono un rilievo pratico pari, se non superiore a quello di essere mandato assolto dall'accusa". Particolarmente incisivo il seguente passaggio della sentenza della Corte al punto 4) del considerato in diritto: se è fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, diviene fondato domandarsi perchè analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo penale. La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stersso tipo di illecito, vi sia costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza è violato da un sistema come quello degli artt. 83 e seguenti del codice di rito penale, per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civle ai sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del pm nel caso previsto dall'art. 77 n.4) o in forza del proprio intervento volontario.

LA NULLITA' DELLA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE
L'art. 83 dopo aver elencato i requisiti che deve contenere il decreto del giudice di citazione del responsabile civile e che ricalcano mutatis mutandis la citazione del processo civile, al comma 5 prevede la nullità della citazione del responsabilità civile se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. Si tratta di una nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) a regime intermedio nel senso che sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono essere rilevate dopo la sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Il comma 6 dell'art. 83 c.p.p sancisce la perdita d'efficacia della citazione del responsabile civile se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.

ESTROMISSIONE DEL RESPONSABILE CIVILE E SUOI POTERI.
Inoltre, si deve rilevare che il responsabile civile può essere anche escluso6 dal processo penale. Il primo caso di esclusione si ha quando la parte civile revoca la sua costituzione nei confronti del responsabile civile. Di conseguenza, quest'ultimo cessa di essere il convenuto dell'azione civile accessoria e viene estromesso dal processo penale. Altro particolare caso di esclusione si ha quando il responsabile civile viene estromesso attraverso l'ordinanza del giudice(iussujudicis). Infine, l'ultimo caso ricorre quando soltanto il responsabile civile viene estromesso anche se resta la parte civile, la cui azione viene considerata ammissibile nei riguardi dell'imputato o di altro responsabile civile.
Tuttavia, si deve precisare che, in qualsiasi caso, per il responsabile civile l'estromissione, così come il suo ingresso, deve necessariamente avvenire prima dell'apertura del dibattimento penale. Si deve affermare altresi che la qualità di responsabile civile sussiste fino al passaggio in giudicato del capo civile della sentenza penale, ad eccezione delle ipotesi di anticipata esclusione del responsabile civile dal processo penale.
Infine, è importante evidenziare che, così come si ricava dalla lettera dell'articolo 84, comma 1°, c.p.p., il responsabile civile, regolarmente citato, non è per questo tenuto ad intervenire all'interno del processo penale. Infatti, il responsabile civile può autonomamente decidere di rinunciare alla sua presenza e partecipazione nel processo. Tuttavia, questa sua scelta non è in grado di inficiare il potere in capo al giudice di addebitargli, nella sentenza (art. 5387, comma 3°, c.p.p.), la responsabilità per il fatto dell'imputato.
In ultimo si deve affermare e rilevare che il responsabile civile è titolare dei medesimi poteri delle altre parti processuali tanto che può presentare un'autonoma lista testi, a condizione, però, che intervenga entro determinati termini sotto pena di decadenza.